PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge disciplina lo strumento della conciliazione in ogni causa concernente la tutela dei diritti dei cittadini vittime di illeciti multioffensivi al fine di disincentivare la progettazione e il compimento degli stessi illeciti.

Art. 2.
(Definizione e competenza).

      1. Ai fini della presente legge si intende per «causa concernente la tutela dei diritti dei cittadini vittime di illeciti multioffensivi» l'azione giudiziaria verso soggetti pubblici o privati finalizzata all'accertamento di responsabilità contrattuali o extracontrattuali e alla condanna al risarcimento del danno o alla restituzione di somme di denaro che possa interessare una pluralità di soggetti, di seguito denominati «classe», ovvero finalizzata all'accertamento di illeciti contrattuali o extra-contrattuali che ledono un diritto soggettivo o un interesse meritevole di tutela giuridica di una pluralità di soggetti pubblici o privati o che è ripetuto, con modalità simili, nei confronti di una pluralità di soggetti, inclusi i diritti e gli interessi in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
      2. Per le cause di cui al comma 1 è competente il tribunale del luogo in cui ha sede la parte convenuta.

 

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Art. 3.
(Istanza delle parti).

      1. Nelle cause di cui all'articolo 2 l'attore, nell'atto di citazione, può rivolgere al giudice un'istanza in cui evidenzia le ragioni per le quali trattasi di azione avente ad oggetto la tutela dei diritti dei cittadini vittime di illeciti multioffensivi o che possa disincentivare la progettazione e il compimento degli stessi illeciti, indicando i criteri per identificare i soggetti facenti parte della classe a cui si riferiscono e chiedendo che il giudice disponga il tentativo di conciliazione previsto dalla presente legge.
      2. Istanza analoga a quella prevista dal comma 1 può essere proposta dal convenuto nella comparsa di risposta, se non è stata proposta dall'attore.
      3. Il giudice, qualora nessuna delle due parti abbia proposto l'istanza ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, può rilevare d'ufficio la sussistenza di una causa di cui all'articolo 2. In tale caso indica alle parti le argomentazioni per le quali ritiene trattarsi di un'azione concernente la tutela dei diritti dei cittadini vittime di illeciti multioffensivi o che possa disincentivare la progettazione e il compimento degli stessi illeciti ed i criteri per identificare i soggetti facenti parte della classe a cui si riferiscono e convoca le parti avanti a sé. Se entrambe le parti si dichiarano contrarie ad esperire il tentativo di conciliazione la causa prosegue; in caso contrario è sufficiente la manifestazione del consenso di una sola parte perché il giudice provveda ai sensi dell'articolo 5.

Art. 4.
(Legittimazione ad intervenire).

      1. Nelle cause di cui all'articolo 2 della presente legge possono spiegare intervento, al fine di supportare la domanda, ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile:

          a) le associazioni previste dall'articolo 139 del codice del consumo, di cui al

 

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decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

          b) gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea e inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

          c) i comitati e le associazioni che tutelano gli interessi di una classe.

Art. 5.
(Provvedimento del giudice).

      1. Nelle cause di cui all'articolo 2 il giudice, a seguito dell'istanza proposta dalle parti o d'ufficio ai sensi dell'articolo 3, valuta:

          a) le ragioni per le quale trattasi di azione avente ad oggetto la tutela dei diritti dei cittadini vittime di illeciti multioffensivi o che possa disincentivare la progettazione e il compimento degli stessi illeciti;

          b) la non temerarietà dell'azione sulla base delle argomentazioni contenute negli atti;

          c) la meritevolezza dell'azione in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso;

          d) la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una verifica documentale o ricorrendo a presunzioni.

      2. Ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 o, se rilevata d'ufficio, ricevuto il consenso di almeno una delle parti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, il giudice provvede ad inviare gli

 

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atti per la conciliazione innanzi ad uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, iscritto nel registro previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222, e sospende il giudizio. L'organismo è scelto dal giudice secondo criteri di competenza territoriale e la scelta è insindacabile.
      3. L'indennità spettante agli organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, è stabilita nella misura fissa di 1.500 euro oltre al rimborso delle spese sostenute; la somma deve essere anticipata dal convenuto secondo le modalità stabilite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 223.
      4. Il provvedimento del giudice produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti convenuti identificabili sulla base dei criteri indicati nell'istanza di cui all'articolo 3 della presente legge.
      5. Un estratto del provvedimento del giudice deve essere pubblicato, a cura della parte più diligente e a spese dello Stato, entro cinque giorni nella Gazzetta Ufficiale e ne deve essere data notizia al Ministero dello sviluppo economico affinché lo stesso provveda ad inserire la vertenza in un apposito sito internet.
      6. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto del giudice è ricorribile avanti la Corte di cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; la Corte di cassazione, assegnato un termine alle altre parti per deduzioni difensive, decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 363 del codice di procedura civile enunciando sul punto il solo principio di diritto.

Art. 6.
(Tentativo di conciliazione).

      1. Al tentativo di conciliazione si applicano gli articoli 39 e 40, ad esclusione

 

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del comma 3, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.
      2. L'organismo di conciliazione designato convoca davanti a sé, oltre le parti, le associazioni previste dall'articolo 139 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, e ne dà notizia al Ministero dello sviluppo economico affinché lo stesso provveda ad inserire la vertenza in un apposito sito internet.
      3. Le associazioni previste dall'articolo 139 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, provvedono ad informare i propri iscritti della proposizione del tentativo di conciliazione invitandoli a segnalare la quantificazione del danno e ogni altro elemento utile.
      4. Il convenuto può richiedere che al
tentativo di conciliazione partecipi l'associazione di categoria degli imprenditori alla quale è iscritto.
      5. Nel corso del tentativo di conciliazione può essere esperita ad opera dell'organismo di conciliazione una consulenza tecnica.
      6. Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo il relativo verbale di conciliazione, opportunamente pubblicizzato a spese della parte convenuta, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
      7. L'accordo transattivo, nella forma della conciliazione, deve indicare i criteri per identificare i soggetti facenti parte della classe cui si riferiscono, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli danneggiati, consumatori o utenti e i modi e i termini di erogazione dell'importo stesso e deve prevedere la nomina
 

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del curatore amministrativo dell'azione collettiva.
      8. Il tribunale accerta la regolarità formale del processo verbale di conciliazione in composizione monocratica e ne dispone l'applicazione della formula esecutiva.

Art. 8.
(Efficacia dell'accordo transattivo).

      1. L'accordo risultante dalla conciliazione della lite non ha efficacia nei confronti dei soggetti danneggiati consumatori o utenti che non sono iscritti all'associazione che ha promosso l'accordo o ad un'associazione che lo ha sottoscritto.
      2. Nel caso di cui al comma 1 l'accordo transattivo può essere liberamente valutato dal giudice nei giudizi in cui è parte un singolo soggetto danneggiato consumatore o utente non iscritto all'associazione che ha promosso l'accordo o ad un'associazione che lo ha sottoscritto.
      3. Il consumatore o l'utente che non è iscritto ad un'associazione che ha promosso o sottoscritto l'accordo transattivo può negli altri giudizi dichiarare di volersene avvalere; in questo caso il convenuto deve dichiarare di fare obiezione allo stesso accordo. Se l'obiezione risulta infondata il giudice lo condanna, a titolo di danno non patrimoniale, oltre che al pagamento delle somme dovute, al pagamento di una sanzione da 500 a 1.000 euro da devolvere al Ministero dello sviluppo economico.
      4. Tutti coloro che intendono avvalersi dell'accordo transattivo possono presentare un'apposita istanza scritta al curatore amministrativo di cui all'articolo 7, secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Art. 7.
(Curatore amministrativo).

      1. Il curatore amministrativo, nominato in base ai criteri previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, deve:

          a) stabilire le condizioni, le modalità ed i tempi per la presentazione, da parte

 

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di altri soggetti danneggiati consumatori o utenti non iscritti all'associazione che ha promosso l'accordo transattivo o ad un'associazione che lo ha sottoscritto, della dichiarazione di volersi avvalere della conciliazione;

          b) tenere un elenco informatico di tutti i nominativi, messi a sua disposizione dalle associazioni e ad esso pervenuti ai sensi della lettera a), dei soggetti danneggiati consumatori o utenti e che partecipano alla classe;

          c) quantificare la somma complessiva necessaria per il risarcimento di tutti gli aventi diritto secondo i criteri concordati nell'accordo transattivo;

          d) procedere al riparto delle somme eventualmente ottenute dalla classe fra i partecipanti alla stessa, in proporzione al danno da ciascuno documentato.

      2. Entro un mese dal deposito della relazione concernente la quantificazione e il riparto delle somme di cui al comma 1, lettere c) e d), ciascuna parte che vi abbia interesse può proporre, a propria cura e spese, osservazioni.
      3. In caso di esclusione dalla classe o dal riparto delle somme di cui al comma 1, lettera d), il curatore amministrativo deve motivare tale decisione con atto che può essere impugnato davanti al giudice.
      4. Il curatore amministrativo, ai fini dell'esecuzione dell'accordo transattivo, ha il potere di rappresentare la classe degli aderenti davanti all'autorità giudiziaria.
      5. In caso di mancata esecuzione spontanea da parte del convenuto, il curatore amministrativo deve esperire tutti gli atti necessari per l'esecuzione dell'accordo transattivo. L'azione esecutiva è esente da oneri e da spese per bolli, contributo unificato e notifiche.
      6. Le associazioni che hanno promosso o sottoscritto l'accordo transattivo, e ciascun partecipante alla classe, possono nominare, a proprie spese, un consulente di parte che controlli lo svolgimento dei compiti del curatore amministrativo.

 

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      7. Il curatore amministrativo deve fornire tutte le informazioni utili ai partecipanti alla classe affinché siano informati sullo svolgimento del processo e sui propri diritti. Tali informazioni possono essere fornite anche attraverso dispositivi telematici.
      8. Il curatore amministrativo organizza e svolge i suoi compiti con le modalità previste dalla legislazione vigente per le procedure concorsuali, per quanto compatibili.

Art. 8.
(Inutile esperimento del tentativo di conciliazione).

      1. In caso di inutile esperimento del tentativo di conciliazione, l'azione sospesa deve essere riassunta e ogni singolo soggetto danneggiato consumatore o utente può agire giudizialmente al fine di chiedere il risarcimento dei danni e la restituzione di somme a lui dovute in virtù del medesimo rapporto per cui si è tentata la conciliazione.
      2. Le dichiarazioni rese dalle parti davanti gli organismi di conciliazione, i risultati degli accertamenti tecnici acquisiti dall'organismo nel corso della conciliazione nonché la mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte davanti al conciliatore sono valutati dal giudice nell'eventuale giudizio successivo e possono essere utilizzati ai fini della decisione.
      3. Il giudice della causa di cui all'articolo 2 della presente legge emette la sentenza ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. La sentenza che definisce il giudizio deve essere motivata in forma abbreviata mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e con la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche con riferimento a precedenti conformi.
      4. Con la sentenza emessa ai sensi del comma 3, il giudice può condannare la parte soccombente, che con il suo comportamento abbia reso impossibile il tentativo

 

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di conciliazione, a titolo di danno non patrimoniale, al pagamento, oltre che delle somme dovute, di un ulteriore risarcimento in favore dell'attore da liquidare in via equitativa e al pagamento di una sanzione da 500 a 1.000 euro da devolvere al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 9.
(Inappellabilità delle sentenze).

      1. Le sentenze emesse ai sensi dell'articolo 8 sono inappellabili. Avverso le stesse sentenze può essere promosso solo ricorso in Cassazione.

Art. 10.
(Limite di applicazione).

      1. Il soggetto danneggiato consumatore o utente per conto del quale l'associazione che ha promosso o sottoscritto l'accordo transattivo agisce deve risiedere nel territorio dello Stato o essere cittadino italiano anche se domiciliato o residente all'estero.

Art. 11.
(Divieti per gli avvocati e compensi dei difensori).

      1. È fatto divieto agli avvocati di organizzare le azioni collettive di cui alla presente legge in qualsiasi forma, anche indirettamente o per interposta persona; agli avvocati è comunque riservata la consulenza, anche stragiudiziale, sulle stesse azioni.
      2. Per ogni incarico professionale riguardante le cause o la consulenza di cui alla presente legge, l'avvocato ha diritto ad una giusta retribuzione e al rimborso delle spese generali e particolari, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile.
      3. Sono nulli gli accordi che prevedono la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che

 

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attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia o che coinvolgono l'interesse personale dell'avvocato in misura tale da influire sulla sua indipendenza.

Art. 12.
(Ambito e durata di applicazione).

      1. La presente legge si applica a tutte le azioni di cui all'articolo 2 promosse con atto di citazione notificato a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore.
      2. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 13.
(Regolamento di attuazione. Relazione al Parlamento.).

      1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad adottare il regolamento per l'attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
      2. Il Ministro dello sviluppo economico riferisce annualmente al Parlamento sull'attuazione della presente legge.

Art. 14.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.